Alcune domande che ci pongono frequentemente

  • Cosa rischio a donare?

    Niente: sei tutelato dalla legge.

    In Italia nel 2016 è stata promulgata la legge 166 “Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi”, che regolamenta le agevolazioni fiscali per i soggetti donatori e non solo. Questa legge infatti si pone l’obiettivo della lotta allo spreco alimentare: favorisce tutte le iniziative che consentono di evitare che del cibo ancora edibile diventi invece rifiuto.

    Il donatore non è responsabile delle condizioni in cui i prodotti che ha donato vengono successivamente trasportati, stoccati e riutilizzati. Ciò che avviene tra la donazione dei prodotti e la loro consegna alle persone beneficiarie è responsabilità dell’organizzazione che gestisce questa fase.

  • Ci sono dei vantaggi per le aziende che attivano programmi di recupero eccedenze alimentari?

    Sì:

    • Riduzione della Tari: nel comune di Genova, la parte variabile della Tari può diminuire fino al 30%, in proporzione a quanto si è donato (fino a 2000 kg);
    • agevolazioni fiscali: i beni donati vengono considerati distrutti ai fini IVA;
    • agevolazioni fiscali IRES-Imposte dirette: il costo di acquisto dei beni donati non viene considerato ricavo per l’impresa.
  • A chi viene donato il cibo recuperato?

    Una delle associazioni della rete verrà a ritirare la tua donazione e distribuirà gli alimenti ai suoi beneficiari.

  • Come viene tracciata la donazione se non ho modo di produrre i DDT?

    L’App Bring the Food produrrà automaticamente tutta la documentazione necessaria: basta essere registrati e indicare a quale associazione hai fatto la donazione.

  • Che tipo di prodotti posso donare?

    • Eccedenze alimentari, cioè i prodotti alimentari che, fermo restando il mantenimento dei requisiti di igiene e sicurezza del prodotto, sono invenduti o non somministrati per diversi motivi, ad esempio:
      • carenza di domanda;
      • imballaggio danneggiato, che non alteri la conservazione dell’alimento;
      • rimanenze di attività promozionali;
      • prossimi al raggiungimento della data di scadenza;
      • invenduti a causa di errori nella programmazione della produzione.
    • I prodotti finiti della panificazione e i derivati degli impasti di farina, rimasti invenduti o non somministrati entro 24 ore successive alla produzione (ad esempio pane, focacce, pizze bianche, grissini, ecc.).
    • Eccedenze di prodotti agricoli in campo o di prodotti di allevamento idonei al consumo umano ed animale. Le operazioni di raccolta o ritiro dei prodotti agricoli effettuate direttamente dai soggetti donatari o da loro incaricati sono svolte sotto la responsabilità di chi effettua le attività medesime.
    • Medicinali e articoli di medicazione di cui le farmacie devono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale “non più commercializzati, purché in confezioni integre, correttamente conservati e ancora nel periodo di validità, in modo tale da garantire la qualità, la sicurezza e l’efficacia originarie”.
    • I prodotti destinati all’igiene e alla cura della persona, i prodotti per l’igiene e la pulizia della casa, gli integratori alimentari, i biocidi, i presìdi medico chirurgici, i prodotti di cartoleria e di cancellaria, non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l’idoneità all’utilizzo o per altri motivi similari;
  • Ma se il prodotto è scaduto posso donarlo?

    Dipende dal tipo di scadenza:

    • se si tratta di «termine minimo di conservazione» TMC (“preferibilmente entro il”): la data fino alla quale un prodotto alimentare conserva le sue proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione. Gli alimenti che hanno superato tale termine possono essere ceduti ai sensi dell’articolo 4, garantendo l’integrità dell’imballaggio primario e le idonee condizioni di conservazione;
    • se si tratta di «data di scadenza»: la data che sostituisce il TMC nel caso di alimenti molto deperibili dal punto di vista microbiologico oltre la quale essi sono considerati a rischio e NON possono essere donati nè consumati.